Autorités
| Italie - organismes agréés (art. 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | DELIBERAZIONE N. 120 DEL 14 NOVEMBRE 2002. Nuovo albo degli enti autorizzati ex art.39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n.184, come sostituito dall’art.3 della legge 31 dicembre 1998, n.476.(Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO). LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI Vista la legge 31 dicembre 1998, n.476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993; Visto l’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n.184, come sostituito dalla richiamata legge n.476/1998, che al comma 1, lettera c) prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizzi gli enti, aventi i requisiti di cui all’art. 39 ter della medesima legge n.184/83, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri; Visti gli articoli 10 e 16 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n.492, che prevedono l’iscrizione in apposito albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/AUT/ALBO del 18 ottobre 2000, n. 2/2002/AE/AUT/ALBO del 31 maggio 2001 e quelle successivamente assunte, ai sensi dell’art.9 del sopra citato D.P.R. n.492/99, sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell’art.8 dello stesso decreto;
Letta la propria delibera n. 77/2002 del 17 luglio 2002 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1 ottobre 2002, tutti gli enti autorizzati che abbiano sul territorio nazionale almeno due sedi, ubicate in diverse macro-aree geografiche (Nord – Centro – Sud), adeguatamente strutturate, si intendono autorizzati in tutto il territorio nazionale, mentre quegli enti che dispongono di una unica sede, o eventualmente di più sedi, tutte però ubicate nella stessa macro-area geografica, si intendono autorizzati ad operare nell’intera macro-area in cui sono ubicate le sedi; D E L I B E R A
a) che l’ Albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale, già pubblicato nel Supplemento ordinario n.148 alla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2001, è sostituito dal seguente: LEGENDA Il presente Albo compilato e pubblicato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R 492/99 contiene per ogni ente riconosciuto ed autorizzato le seguenti informazioni: Col. 1 : Numero d’ordine progressivo alfabetico; Col. 2 : Denominazione, sede legale e legale rappresentante; Col. 3 : Estremi dell’atto costitutivo; Col. 4 : Estremi del provvedimento di autorizzazione; Col. 5 : Ambito operativo autorizzato: · Intero territorio nazionale - se l’ente dispone di almeno due sedi operative in due diverse macro-aree geografiche; in tal caso sono indicati i dati relativi alle sedi principali (Nord, Centro, Sud); · Macro-area geografica (Nord, Centro, Sud) - se l’ente dispone di un’unica sede o più sedi tutte ubicate nella stessa macro-area; in questo caso sarà riportata la principale; · Regionale - se l’ente autorizzato per una o più regioni non ha richiesto il riconoscimento dell’estensione territoriale alla macro-area, mantiene l’operatività solo su quelle regioni, in tal caso si indicherà soltanto la sede principale; Col. 6 : Paese estero autorizzato: contiene le informazioni relative ai paesi esteri per i quali l’ente è stato autorizzato e quelle inerenti l’avvenuto accreditamento e/o l’effettiva operatività. · L’asterisco (*) sta ad indicare l’obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. In questo caso e’ stato usato il termine “Accreditato” soltanto per quegli enti che risultano accreditati ed operanti; ne consegue che laddove non è riportata tale indicazione, l’ente non è operativo o perché non ha completato la procedura di accredito o perché non è possibile allo stato ottenere l’accreditatamento. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.commissioneadozioni.it. · Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, il termine ”Operativo” è stato usato solo se l’ente risulta effettivamente operante. · Il doppio asterisco (**) indica che le adozioni sono sospese fino alla firma di un accordo bilaterale. · Il triplo asterisco (***) indica che la ripresa dell’attività dell’ ente è conseguente al superamento del blocco delle adozioni deciso da parte del Paese straniero. · Nelle macro aree geografiche (Nord, Centro e Sud) si intendono comprese le regioni di cui alla attuale suddivisione geografica. · Per una corretta informazione al cittadino la Commissione provvederà, contestualmente alle proprie successive deliberazioni, ad aggiornare il sito www.commissioneadozioni.it, mentre alla fine di ogni anno solare disporrà la pubblicazione in G.U. della nuova edizione dell’albo.
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